Risarcimento danni ai parenti - Avvocato - Avvocati - Studio legale
Risarcimento ai parenti:
La questione in oggetto è generata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11150 del 29 maggio 2015, che aveva preso in esame il caso di un incidente stradale avvenuto tra un motociclista e un automobilista in cui il primo, a seguito del sinistro,era deceduto.
Ai fini di chiedere il risarcimento danni per il decesso del motociclista avevano agito in primo grado la madre oltre al fratello dello stesso.
Risarcimento ai parenti: il danno patrimoniale
La vertenza si era trascinata sino in Cassazione, dal momento che gli originari attori avevano, tra l’altro, censurato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, appunto, in riferimento alle somme che il de cuius avrebbe corrisposto alla famiglia se fosse rimasto in vita.
Risarcimento ai parenti: le prove necessarie a sostenere la domanda
La Corte di Cassazione facendo peraltro propria una giurisprudenza piuttosto consolidata, (a tal proposito citiamo le sentenze della Cass., 3 maggio 2004 n. 8333 e della Cass., 11 maggio 2012, n. 7272) così concludeva: “ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in favore dei genitori per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio; ciò alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo, tra l’altro, alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto e alla prevedibile entità del reddito di costui.”
Risarcimento ai parenti: il danno da aspettativa
La sentenza suggerisce una riflessione in merito alle necessità probatorie per coloro che decidessero di richiedere il c.d. danno “da aspettativa”.
Come abbiamo osservato, vi è chi sostiene che vi sia un rigoroso onere probatorio a carico degli attori che devono, da una parte riuscire a dimostrare che il de cuius aveva o avrebbe avuto una capacità economica tale da sostenere i propri congiunti, e dall’altra che i superstiti avrebbero avuto bisogno delle sue sovvenzioni.
Risarcimento ai parenti: gli oneri di allegazione per l’avvocato
Resta da verificare quali siano i documenti da prodursi in giudizio nel caso in cui il de cuius sia un minorenne con una probabile futura capacità di reddito che, tuttavia, al momento dell’azione non si è ancora configurata. In altre parole si presume che un ragazzo con un particolare percorso scolastico o universitario abbia una capacità di reddito superiore rispetto ad un soggetto che ha abbandonato precocemente gli studi.
Risarcimento ai parenti: questione dibattuta in giurisprudenza
In definitiva ciò che in questa sede ci preme porre in rilievo è come l’accertamento di un danno patrimoniale in favore dei superstiti che tenga in considerazione l’aiuto che avrebbe potuto essere dato a questi dal de cuius è questione non automatica ed estremamente dibattuta in giurisprudenza. Coloro che avanzeranno di fronte al Tribunale richieste di questo tipo, dovranno accertarsi non solo della sostenibilità della domanda ma anche della sussistenza di un impianto probatorio che possa reggere in giudizio.
In riferimento al caso de quo, la Corte di Cassazione confermava quanto statuito dai Giudici di secondo grado, in merito a tale questione, ovvero, “ i ricorrenti neppure in questa sede danno contezza di siffatte allegazioni e riscontri probatori, che avrebbero dovuto essere già presenti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, richiamando soltanto taluni documenti che, come tali, non integrano le allegazioni e produzioni, anzidette, mancando, peraltro, di indicare quando e dove i documenti citati siano stati prodotti (…). “
Assistenza Legale Premium
Avv. Cristiano Cominotto
Dott.ssa Giovanna Calderoni
http://www.assistenzalegalepremium.it/?s=parenti
Risarcimento ai parenti
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La questione in oggetto è generata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11150 del 29 maggio 2015, che aveva preso in esame il caso di un incidente stradale avvenuto tra un motociclista e un automobilista in cui il primo, a seguito del sinistro,era deceduto.
Ai fini di chiedere il risarcimento danni per il decesso del motociclista avevano agito in primo grado la madre oltre al fratello dello stesso.
Risarcimento ai parenti: il danno patrimoniale
La vertenza si era trascinata sino in Cassazione, dal momento che gli originari attori avevano, tra l’altro, censurato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, appunto, in riferimento alle somme che il de cuius avrebbe corrisposto alla famiglia se fosse rimasto in vita.
Risarcimento ai parenti: le prove necessarie a sostenere la domanda
La Corte di Cassazione facendo peraltro propria una giurisprudenza piuttosto consolidata, (a tal proposito citiamo le sentenze della Cass., 3 maggio 2004 n. 8333 e della Cass., 11 maggio 2012, n. 7272) così concludeva: “ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in favore dei genitori per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio; ciò alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo, tra l’altro, alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto e alla prevedibile entità del reddito di costui.”
Risarcimento ai parenti: il danno da aspettativa
La sentenza suggerisce una riflessione in merito alle necessità probatorie per coloro che decidessero di richiedere il c.d. danno “da aspettativa”.
Come abbiamo osservato, vi è chi sostiene che vi sia un rigoroso onere probatorio a carico degli attori che devono, da una parte riuscire a dimostrare che il de cuius aveva o avrebbe avuto una capacità economica tale da sostenere i propri congiunti, e dall’altra che i superstiti avrebbero avuto bisogno delle sue sovvenzioni.
Risarcimento ai parenti: gli oneri di allegazione per l’avvocato
Resta da verificare quali siano i documenti da prodursi in giudizio nel caso in cui il de cuius sia un minorenne con una probabile futura capacità di reddito che, tuttavia, al momento dell’azione non si è ancora configurata. In altre parole si presume che un ragazzo con un particolare percorso scolastico o universitario abbia una capacità di reddito superiore rispetto ad un soggetto che ha abbandonato precocemente gli studi.
Risarcimento ai parenti: questione dibattuta in giurisprudenza
In definitiva ciò che in questa sede ci preme porre in rilievo è come l’accertamento di un danno patrimoniale in favore dei superstiti che tenga in considerazione l’aiuto che avrebbe potuto essere dato a questi dal de cuius è questione non automatica ed estremamente dibattuta in giurisprudenza. Coloro che avanzeranno di fronte al Tribunale richieste di questo tipo, dovranno accertarsi non solo della sostenibilità della domanda ma anche della sussistenza di un impianto probatorio che possa reggere in giudizio.
In riferimento al caso de quo, la Corte di Cassazione confermava quanto statuito dai Giudici di secondo grado, in merito a tale questione, ovvero, “ i ricorrenti neppure in questa sede danno contezza di siffatte allegazioni e riscontri probatori, che avrebbero dovuto essere già presenti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, richiamando soltanto taluni documenti che, come tali, non integrano le allegazioni e produzioni, anzidette, mancando, peraltro, di indicare quando e dove i documenti citati siano stati prodotti (…). “
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