Canoni di locazione impagati ed abuso del diritto
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La protratta inerzia del locatore riguardo alla richiesta di pagamento dei canoni locatizi impagati – per un lasso di tempo molto prolungato in relazione alla durata naturale del contratto di locazione ed alle circostanze del caso concreto - crea un affidamento in capo al debitore in ordine all'abbandono della pretesa da parte del locatore, affidamento che merita di essere tutelato alla luce del principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., da cui si evince l'obbligo di agire con ragionevole tempestività nella riscossione dei crediti periodici.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, i giudici hanno ritenuto che la clausola generale di buona fede, che permea il rapporto contrattuale sin dall'origine, e finanche alla sua attuazione nel tempo, giustifica la mancata corresponsione settennale, da parte del debitore, dei canoni locatizi mai richiesti dal locatore per un così lungo lasso di tempo.
L’applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di durata determina che la mancata richiesta di pagamento dei canoni di locatizi, per un periodo molto esteso nel tempo, determina una situazione di totale quiescenza della pretesa, non potendo tale pretesa "risorgere" improvvisamente dopo un lasso di tempo tale da ingenerare nel debitore l’affidamento circa la rinuncia del diritto di credito da parte del locatore.
(Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743)
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La protratta inerzia del locatore riguardo alla richiesta di pagamento dei canoni locatizi impagati – per un lasso di tempo molto prolungato in relazione alla durata naturale del contratto di locazione ed alle circostanze del caso concreto - crea un affidamento in capo al debitore in ordine all'abbandono della pretesa da parte del locatore, affidamento che merita di essere tutelato alla luce del principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., da cui si evince l'obbligo di agire con ragionevole tempestività nella riscossione dei crediti periodici.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, i giudici hanno ritenuto che la clausola generale di buona fede, che permea il rapporto contrattuale sin dall'origine, e finanche alla sua attuazione nel tempo, giustifica la mancata corresponsione settennale, da parte del debitore, dei canoni locatizi mai richiesti dal locatore per un così lungo lasso di tempo.
L’applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di durata determina che la mancata richiesta di pagamento dei canoni di locatizi, per un periodo molto esteso nel tempo, determina una situazione di totale quiescenza della pretesa, non potendo tale pretesa "risorgere" improvvisamente dopo un lasso di tempo tale da ingenerare nel debitore l’affidamento circa la rinuncia del diritto di credito da parte del locatore.
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